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Per arginare la circolazione del Coronavirus il Governo Italiano, col DPCM 9 marzo 2020, sono state adottate disposizioni ulteriormente restrittive rispetto ai precedenti decreti, tra le altre misure, estendendo (con efficacia dal 10 marzo fino al 3 aprile) all’intero territorio nazionale le limitazioni agli spostamenti da casa già previste per la Lombardia e per 14 province dell’Italia settentrionale dal DPCM 8 marzo 2020, di cui all’art. 1: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Con la nuova ordinanza del 22 marzo 2020 (adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno) che avrà efficacia fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, per ridurre al minimo gli spostamenti, è stato stabilito il divieto, per tutte le persone fisiche, di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Ciò vuol dire che gli spostamenti, all’interno del comune,  possono avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, da attestare (anche se si esce a piedi) mediante autocertificazione, compilando un modulo scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno, da rendere in presenza dell’operatore di polizia, recante anche la dichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19, disponibile al seguente link:

https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modulo-lautodichiarazione

Se non si ha il modulo con sé al momento del controllo, saranno le forze dell’ordine a fornirlo. La veridicità delle dichiarazioni rese sui motivi dello spostamento sarà oggetto di controlli a posteriori.

Resta fermo il divieto assoluto di spostarsi, senza eccezioni, per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al coronavirus. E’ fortemente raccomandato rimanere a casa a chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi, rivolgendosi al proprio medico e limitando al massimo il contatto con altre persone.

Al fine di assicurare il rispetto delle limitazioni della mobilità, sono previsti controlli lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Sulla rete autostradale e sulle strade principali i controlli sono effettuati dalla polizia stradale, sulle strade locali anche dai carabinieri e dalle polizie municipali.

Il D. L. n.19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, prevede, per chi viola le limitazioni agli spostamenti, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (con aumento delle sanzioni in misura di 1/3 se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo), salvo che il fatto costituisca reato.

Le motivazioni che giustificano le uscite, quindi, sono esclusivamente le seguenti:

  • “comprovate” esigenze lavorative (il lavoratore, subordinato o autonomo, deve essere in grado di dimostrare che sta andando al lavoro o sta tornando dal lavoro);
  • motivi di salute (controlli medici, analisi ed altri esami di laboratorio);
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • “situazioni di. necessità”, ossia per comprovate esigenze primarie non rinviabili come, ad esempio, per l’approvvigionamento alimentare (la spesa deve essere fatta, con l’accesso di una persona per famiglia nei supermercati, in prossimità della propria residenza), l’acquisto di farmaci, articoli ortopedici o di altri beni necessari (ad es. lampadine, giornali, combustibile per uso domestico, carburante, prodotti per l’igiene personale e per la casa, articoli per l’illuminazione e la manutenzione della casa), per portare la spesa e assistere i propri familiari anziani, per la gestione quotidiana degli animali domestici, per svolgere attività motoria (solo “in prossimita’ della propria abitazione, purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”, come disposto con Ordinanza del 20.03.2020 del Ministero della Salute). E’ consentito uscire per far passeggiare il proprio cane, purché si esca da soli e in prossimità della propria abitazione.
    Non è vietato uscire per una breve passeggiata a piedi, da soli, in prossimità della propria abitazione, purchè sia rispettata la distanza interpersonale di un metro e si cerchi di evitare il contatto con le persone. Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale. Non è consentito fare giri in moto, salvo l’uso come mezzo di trasporto, sempre per le esigenze di cui al DPCM. Non è consentito andare a casa di amici o parenti per cena o, comunque, per motivi diversi da quelli previsti dal  DPCM. I genitori separati possono spostarsi per prelevare e poi riaccompagnare i propri figli che risiedono a casa dell’ex coniuge.

Sono, invece, vietati gli spostamenti da Comune a Comune, eccetto che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Occorre, però, tenere presente anche provvedimenti più restrittivi adottati in diverse regioni.

Per approfondimento si segnalano i seguenti link istituzionali:

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

http://www.governo.it/it/articolo/ordinanza-del-ministro-della-salute-20-marzo-2020/14355

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040912-modifiche-al-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-22-marzo-2020

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73743&completo=true

Erminia Acri-Avvocato

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