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L’abbandono del tetto coniugale non è infrequente in caso di contrasti fra i coniugi, come reazione a condizioni che rendono difficile la coabitazione. Tuttavia la decisione di andarsene dalla casa coniugale non può essere assunta con leggerezza, trattandosi di una scelta non sempre legittima che può avere conseguenze anche sul piano del diritto penale.

L’allontanamento dalla casa coniugale è consentito dal nostro ordinamento al coniuge che abbia presentato domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.146 codice civile). Se la convivenza non può essere sopportata neanche per il periodo limitato intercorrente tra la presentazione del ricorso e la fissazione dell’udienza presidenziale, l’allontanamento va giustificato preventivamente denunciando i fatti all’autorità giudiziaria e comunque si deve trattare di fatti gravi che non permettono la convivenza sotto lo stesso tetto.

Infatti, l’abbandono della casa coniugale costituisce violazione di uno dei fondamentali doveri coniugali, quello della coabitazione (sanzionato ex art. 146 c.c., con la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale), e costituisce normalmente di per sé causa di addebito, a meno che non risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la pronuncia di addebito non deve fondarsi sulla mera inosservanza dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sull’accertamento di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa dell’intollerabilità della convivenza (v. Cassazione civ. sez. un. N.15248/2001, Cassazione civ. n.25966/2016).

Inoltre, occorre considerare che se, tempo addietro, tale comportamento assumeva rilevanza penalistica configurando il reato del c.d. “abbandono del tetto coniugale”, attualmente, pur non essendo più previsto, tale reato, dal codice penale, abbandonare l’abitazione lasciando in condizione di abbandono morale e materiale il coniuge e i figli prole rileva come motivo di addebito della separazione e può avere rilevanza penale ai sensi dell’art. 570 c.p. (“violazione degli obblighi di assistenza”). Perché possa configurarsi il reato relativo all’allontanamento dell’imputato dall’abitazione coniugale, secondo la giurisprudenza, non basta che il giudice penale rilevi l’abbandono del domicilio domestico come fatto storico, ma è necessario che la condotta relativa all’allontanamento sia priva di una “giusta causa”, la cui esistenza è valutata caso per caso (v. Cassazione pen. N.34562/2012).

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