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Non sono pochi i casi in cui l’assemblea dei condomini deleghi alcune sue funzioni ad altri organi, in particolare, all’amministratore o ad una commissione. L’ipotesi che si verifica più spesso è quella in cui si deleghi all’amministratore (o ad una commissione), il potere di scegliere direttamente l’impresa per i lavori condominiali, dopo avere verificato i vari preventivi.

La questione non era mai stata esaminata dalla giurisprudenza, sicchè gli amministratori, che sono tenuti a dare esecuzione alle delibere assembleari, rimanevano in dubbio sulla legittimità di un provvedimento di questo tipo, soprattutto se adottato a maggioranza.

Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n.10937 del 11/7/03, ha stabilito che non occorre il consenso unanime dei condomini per la delibera che deleghi all’amministratore la facoltà di scegliere egli stesso l’impresa per l’esecuzione di lavori condominiali. La stessa regola è da ritenere applicabile quando la delega sia conferita ad una commissione, che scelga il più vantaggioso tra diversi preventivi.

La citata sentenza ha, così, posto un principio cui amministratori e condomini potranno fare riferimento, confermando che i poteri dell’assemblea dei condomini non sono solo ed esclusivamente quelli definiti nelle norme del Codice Civile, ma si estendono a tutta la gestione, comprendendo anche il potere di delegare le proprie funzioni ad altri organi.

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