“Salve, sono divorziata da 6 anni con due figli minorenni. All’epoca del divorzio, a me era stata attribuita la casa familiare, di proprietà del mio ex marito (i figli abitavano e abitano con me). Sto per sposarmi di nuovo: ho diritto a restare nella casa familiare, dove verrebbe a vivere il mio secondo marito?”
La disciplina del codice civile prevede che l’adozione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, ed è irrilevante il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare (diritto di godimento o diritto reale), spettante ad uno dei coniugi o ad entrambi.
In particolare, l’articolo n.337 sexies cod. civ, . stabilisce che << Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.>>
Come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale, Sentenza 30 luglio 2008 n. 308; Corte di Cassazione, Sentenza 15.07.2014 n. 16171), non solo l’assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa è subordinata all’accertamento giudiziale di nessun nocumento ad alcun interesse dei figli, sicchè, la revoca dell’ assegnazione della casa non deriva automaticamente da un nuovo matrimonio o di una convivenza di fatto da parte del genitore affidatario o domiciliatario, ma dall’accertamento che la perdita del beneficio non sia lesiva degli interessi della prole.
Pertanto, la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare nei confronti dell’ex coniuge, convivente con i figli minori, dopo le nuove nozze e l’instaurarsi della convivenza con il nuovo coniuge nella casa di proprietà dell’ex partner, può intervenire solo ove risulti conforme all’interesse dei minori.
![](https://www.lastradaweb.it/wp-content/uploads/2019/11/foto.jpg)
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/