Posted on

La legge in tema di divorzio (L.898/70) prevede che l’assegno di divorzio è attribuito soltanto quando il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio, e vi sia disparità di condizioni economiche tra i coniugi al momento della pronuncia di divorzio.

L’assegno di divorzio, successivamente, può essere soggetto a revisione se subentrano ’giustificati motivi’. Con ciò -come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione- si vogliono assicurare, all’ex coniuge beneficiario dell’assegno, mezzi economici sufficienti per continuare a fruire, nel tempo, di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Pertanto, i giustificati motivi che consentono la modificazione consistono in mutamenti delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi o anche di uno solo, che abbiano alterato l’assetto economico stabilito in sede di divorzio.

I suddetti mutamenti delle situazioni economiche degli exconiugi possono anche giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile originariamente non concesso.

Il beneficiario può perdere il diritto all’assegno nei seguenti casi:

– quando le sue condizioni economiche siano migliorate o siano peggiorate quelle dell’altro tanto da far sparire la differenza che sussisteva tra i due ex coniugi al momento del divorzio;

– quando si sia sposato nuovamente.

La modifica dell’assegno è disposta dal Tribunale su richiesta dell’interessato. La decisione del Tribunale (decreto motivato) è impugnabile con reclamo alla Corte d’Appello.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *