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Il giudice che decide la separazione giudiziale, su richiesta di uno dei coniugi -o di entrambi– può dichiarare a quale dei due sia imputabile la responsabilità del fallimento della vita matrimoniale.

Tale dichiarazione (pronuncia di addebito) presuppone:

  • che il coniuge colpevole abbia violato i doveri derivanti dal matrimonio;
  • che la sua condotta abbia causato l’intollerabilità della convivenza o abbia recato grave pregiudizio all’educazione dei figli.

Nel valutare la violazione dei doveri coniugali si tiene conto dei comportamenti di entrambi i coniugi; infatti, la condotta di uno dei due potrebbe trovare giustificazione nel comportamento dell’altro, oppure potrebbero risultare tutti e due i coniugi responsabili della frattura del rapporto, con conseguente pronuncia dell’addebito a carico di entrambi.

Le cause più frequenti di addebito sono costituite dai maltrattamenti, dall’omessa assistenza morale e materiale, dalla continua denigrazione pubblica o privata, dall’infedeltà, se, oltre ad aver provocato l’impossibilità di proseguire la convivenza, abbia offeso il decoro e la dignità del coniuge tradito (per maggiori informazioni si rinvia all’articolo “Scambio di messaggi ’romantici’ via Internet ed infedeltà coniugale”).

L’addebito della separazione ha come conseguenze:

  • la perdita del diritto al mantenimento, ma non quello agli alimenti;
  • la perdita dei diritti sull’eredità del coniuge;
  • la perdita del diritto alla pensione di reversibilità (salvo il caso in cui si percepisca un assegno alimentare).

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