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  • per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si procede al recupero delle somme pagate indebitamente, salva l’ipotesi del dolo del pensionato, qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 sia pari o inferiore a 16 milioni di lire mentre, in caso di reddito superiore, l’indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell’importo riscosso (art. 1 della legge n. 662/1996);
  • per le somme riscosse dopo il 31 dicembre 1995 e fino al 31 dicembre 2000 si applica la normativa di cui alla legge 448/2001, secondo cui, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora il reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF del pensionato per l’anno 2000 sia pari o inferiore ad €8.263,31 e, in caso di reddito superiore, l’indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell’importo riscosso;
  • per le somme indebite percepite dal 1° gennaio 2001 si applica il disposto dell’art. 13 della legge n.412/1991, secondo cui i pagamenti indebiti effettuati dal 1° gennaio del 2001 a seguito di provvedimento definitivo di cui sia stata data espressa comunicazione all’interessato, sono sanabili ove effettuati in base a formale provvedimento che risulti viziato da errore imputabile all’Istituto, mentre l’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L’Istituto procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati non conosciute che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni ed al recupero delle somme entro l’anno successivo alla verifica.Sulla diversa disciplina tra indebito pensionistico e indebito su prestazioni assistenziali, la Corte Costituzionale, con ordinanza n.448/2000 e con ordinanza n.264/2004, si è espressa nel senso che non sussiste un’esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina, escludendo l’incostituzionalità della normativa esaminata(in particolare dell’art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, e dell’art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica-, e dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione) in considerazione dell’“immediatezza” con cui l’Istituto previdenziale deve provvedere alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, essendo tenuto, lo stesso, alla sospensione immediata della prestazione ed alla revoca entro i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica. Infatti, l’art. 37, comma 8, legge 448/1998, stabilisce che: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l’immediata sospensione dell’erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.La sospensione immediata e la revoca nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione fa escludere, come affermato dalla Corte Costituzionale, la disparità di trattamento con la generale disciplina dell’indebito previdenziale, e rispetta l’art.38, 1°comma, della Costituzione.

Erminia Acri-Avvocato

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