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L’assegno di divorzio viene concesso solo se l’ex coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati o sia nell’impossibilità di fatto di procurarseli per ragioni oggettive, in considerazione delle condizioni economiche e personali dei coniugi, della causa del divorzio e della durata del matrimonio. Tuttavia, esso è soggetto a modificazione, mediante il procedimento cosiddetto di “revisione”, qualoravi siano mutamenti delle condizioni economiche e dei redditi dell’uno, dell’altro o di entrambi gli ex coniugi, tali da giustificare un aumento, una diminuzione o l’abolizione dell’assegno. Ne consegue che, ad esempio, un cambiamento vantaggioso dovuto allo sviluppo della carriera lavorativa dell’ex coniuge tenuto al pagamento dell’assegno, è sufficiente per la richiesta di aumento dell’importo del suddetto assegno da parte del beneficiario.

Ma quando il miglioramento delle condizioni economiche riguarda l’ex coniuge beneficiario è automatica la riduzione o soppressione dell’assegno di divorzio?

In una sentenza, riguardante il caso di una donna che si era vista sopprimere il diritto all’assegno in ragione di alcuni beni immobili acquistati a titolo ereditario, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la natura dei “giustificati motivi” che legittimano la revisione delle disposizioni sull’assegno di divorzio deve essere individuata tenendo conto della “funzione assistenziale propria del contributo di cui si discute, volto ad assicurare all’ex coniuge, che risulti privo di mezzi adeguati e non sia in grado dì procurarseli per ragioni oggettive, il mantenimento di un determinato tenore di vita, sulla base di una valutazione comparativa della situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell’obbligato”. Per “giustificati motivi” di revisione devono intendersi i mutamenti delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi, che abbiano oggettivamente alterato l’equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio; quindi, il giudice non può limitarsi a considerare isolatamente il miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario, riconoscendo ad esso “una valenza automaticamente estintiva della solidarietà postconiugale”, ma deve accertare se il titolare dell’assegno abbia acquistato la disponibilità di “mezzi adeguati”, coiè “ idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell’obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”(sentenza 23.08.2006 n° 18367).

Sulla base di tali considerazioni, la Corte, nel caso esaminato, ha accolto il ricorso proposto dall’ex moglie per l’automatismo adottato dai giudici di merito nella procedura di revisione, senza una verifica, in concreto, delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi con riferimento all’epoca della pronuncia di divorzio ed a quella della domanda di revisione.

Bibliografia:

– Manuale di diritto di famiglia, di M. Sesta, Cedam, 6° ed., Padova, 2014

– Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013

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