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Con l’affidamento di un figlio minore al servizio sociale e la permanenza dello stesso a casa con i genitori, si perde il diritto agli assegni familiari per il figlio?”

Qualora sia adottato un provvedimento di affidamento del minore al servizio sociale minorile, disponendosi tuttavia che il minore resti collocato presso il proprio genitore naturale, quest’ultimo conserva il diritto alla corresponsione degli assegni familiari per il minore stesso, per tutto il tempo di detto collocamento.

Ciò perchè, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11876/2003, il provvedimento di affidamento non determina di per sè modifiche in ordine al dovere del genitore di mantenere il minore, come risulta anche dalla previsione dell’art. 25, comma 3, del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, convertito nella l. 27 maggio 1935 n. 835, e successive modificazioni, in cui è stabilito che le spese di affidamento, seppure anticipate dall’erario, restano comunque a carico del genitore.

Pertanto, in questi casi opera la presunzione secondo cui i figli ed equiparati devono ritenersi a carico del capofamiglia quando convivano con lo stesso (art. 5 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797), con la conseguenza che, laddove il minore affidato al servizio sociale resti presso la famiglia di origine, ricorre un’ipotesi di convivenza, con i relativi oneri economici a carico del capofamiglia, salva la prova, gravante sul debitore dell’assegno per il nucleo familiare, che, nel caso specifico, la collocazione presso la famiglia non comporti per essa siffatti oneri.

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