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Gentile Avv.to Acri, facendo riferimento ad un suo articolo, su questo giornale telematico,le descrivo la mia situazione: io sono figlio 27enne di genitori divorziati, entrambi si sono risposati. Il marito di mia madre, che non ha altri matrimoni e non ha nessun figlio, mi ha proposto l’adozione per tutelare lui e me nel caso di decesso. Vorrei chiederle ulteriori chiarimenti per quanto riguarda l’affiancamento del cognome, vorrei in particolare sapere: il mio cognome originario rimane e viene affiancato da quello nuovo, oppure dovrò presentarmi con il cognome nuovo perche l’originario perde di valore? Vorrei chiederLe anche se c’è possibilità di scelta in questo senso da parte dell’adottato, di scegliere la destinazione del nuovo cognome. Grazie, M. A.”

L’Adozione di maggiorenni è consentita a chi non non abbia discendenti legittimi o legittimati ed abbia compiuto 35 annie superi di almeno diciottanni l’eta’ della persona che si intende adottare. Non vi sono limiti di eta’ massima ne’ per l’adottato ne’ per l’adottante e possono adottare sia le coppie sposate che i single.

Ai sensi dellart.299 cod. civ. “L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio”; se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assumerà il cognome del marito. In particolare, l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine – salve alcune eccezioni stabilite dalla legge- e mantiene il suo cognome originario, assumendo in più, il cognome dell’adottante, che viene anteposto al proprio, senza sostituirsi ad esso.

Inoltre, non nasce alcun rapporto civile tra la famiglia dell’adottato e l’adottante, né tra l’adottato ed i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Non nascono diritti di successione in favore dell’adottante, mentre l’adottato acquista nei confronti dell’adottante i diritti successori spettanti ai figli legittimi.

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