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Per l’accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali previste dal nostro ordinamento, il D.lgs. n.286/98 (art.41) prevedeva, tra gli altri requisiti, il possesso del solo permesso di soggiorno da parte del richiedente. Tuttavia, poi, una nuova disposizione normativa (art. 80, comma 19, legge n.388/2000) ha introdotto la necessità del possesso della carta di soggiorno per l’erogazione delle provvidenze economiche previste dalla legislazione sociale nazionale.

La legittimità di tale ultima disposizione è stata subito messa in dubbio, tanto che molti giudici di merito hanno ritenuto di doverla disapplicare in considerazione del principio di cui all’art. 34.2 della Carta di Nizza, che riconosce alla sicurezza sociale anche dei cittadini extracomunitari il valore di diritto fondamentale esigibile presso le Corti dell’Unione in virtù dell’ampiezza universale del principio di eguaglianza, e, quindi di dover attribuire agli stranieri extracomunitari il diritto alle provvidenze economiche di assistenza senza che abbiano rilevo distinzioni dettate dal possesso di un determinato documento di regolare soggiorno, per contrasto con il generale principio di eguaglianza e col divieto di discriminazione per nazionalità (Corte d’Appello di Firenze, 9/06/2007).

La stessa disposizione è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 306/2008, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 80, comma 19, Legge n. 388/2000 e l’art. 9, comma 1, D.lgs. n. 286/98, come modificato dall’art.9 Legge n. 189/2002 e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 3/2007, nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, prevista dalla Legge n.18/80 per i disabili non autonomamente deambulanti, o che non siano in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto per la mancanza dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Infatti, come precisato dalla Corte, il legislatore può dettare norme, non palesemente irragionevoli, per disciplinare l’ingresso e la permanenza di cittadini extracomunitari in Italia, sicchè è da ritenere consentito “subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.11/2009, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 80, comma 19, legge n.388/2000 e l’art. 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, prevista dall’art. 12 legge n.118/1971 in favore di chi sia riconosciuto totalmente invalido, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Altresì, con la sentenza n.187/2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 80, comma 19, legge n.388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione, agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell’assegno mensile di assistenza previsto dall’art. 13 della legge n.118/1971 a favore di chi abbia ottenuto il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%.

Erminia Acri-Avvocato

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