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Talvolta si ricorre alla separazione consensuale per ottenere determinati “benefici” (ad es. fiscali) senza che vi sia la reale volontà della separazione intesa come sospensione dei rapporti personali.

Salvi gli strumenti di tutela dei terzi, ci si chiede se uno dei coniugi possa far valere la simulazione nei confronti dell’altro per far perdere efficacia alla separazione.

Ebbene, la separazione consensuale è frutto di un accordo tra i coniugi diretto a sospendere il rapporto coniugale e a regolare le condizioni di separazione (l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale, ecc.). Tale accordo produce effetti solo con l’omologazione del tribunale, che ha lo scopo di controllare la conformità agli interessi della famiglia dei patti stabiliti dai coniugi, e che non può essere rifiutata una volta accertata la reale volontà delle parti di separarsi e l’adeguatezza delle ’regole’ relative ai figli rispetto all’interesse di questi ultimi.

Le condizioni della separazione, se sopravvengono fatti nuovi, possono essere modificate su richiesta di ognuno dei coniugi.

Il procedimento di separazione consensuale è un procedimento di “volontaria giurisdizione”, perchè, a differenza della separazione giudiziale, è caratterizzato dall’assenza di un conflitto di interessi.

In considerazione della caratteristiche di tale procedura, la giurisprudenza esclude la possibilità che uno dei coniugi possa invalidare la separazione per simulazione. Ciò perchè la separazione trova la sua fonte nel consenso espresso dai coniugi dinanzi al presidente del Tribunale e l’omologazione è volta solo a conferire efficacia all’accordo di separazione. Pertanto, in tal caso, la volontà di separarsi è effettiva e non simulata. Come specificato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.17607/03, è “logicamente insostenibile che i coniugi possano disvolere con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso volere l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione: l’antinomia tra tali determinazioni non può trovare altra composizione che nel considerare l’iniziativa processuale come atto incompatibile con la volontà di avvalersi della simulazione”.

Bibliografia:

– Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganò Giulia, Rimini Carlo , CEDAM – Anno 2009

– Manuale di diritto di famiglia, di M. Sesta, Cedam, 6° ed., Padova, 2014

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