Talvolta si ricorre alla separazione consensuale per ottenere determinati “benefici” (ad es. fiscali) senza che vi sia la reale volontà della separazione intesa come sospensione dei rapporti personali.
Salvi gli strumenti di tutela dei terzi, ci si chiede se uno dei coniugi possa far valere la simulazione nei confronti dell’altro per far perdere efficacia alla separazione.
Ebbene, la separazione consensuale è frutto di un accordo tra i coniugi diretto a sospendere il rapporto coniugale e a regolare le condizioni di separazione (l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale, ecc.). Tale accordo produce effetti solo con l’omologazione del tribunale (se non si sceglie la negoziazione assistita o la separazione in Comune, ricorrendone i presupposti), che ha lo scopo di controllare la conformità agli interessi della famiglia dei patti stabiliti dai coniugi, e che non può essere rifiutata una volta accertata la reale volontà delle parti di separarsi e l’adeguatezza delle ’regole’ relative ai figli rispetto all’interesse di questi ultimi.
Le condizioni della separazione, se sopravvengono fatti nuovi, possono essere modificate su richiesta di ognuno dei coniugi.
Il procedimento di separazione consensuale è un procedimento di “volontaria giurisdizione”, perchè, a differenza della separazione giudiziale, è caratterizzato dall’assenza di un conflitto di interessi.
In considerazione della caratteristiche di tale procedura, la giurisprudenza esclude la possibilità che uno dei coniugi possa invalidare la separazione per simulazione. Ciò perchè la separazione trova la sua fonte nel consenso espresso dai coniugi dinanzi al presidente del Tribunale e l’omologazione è volta solo a conferire efficacia all’accordo di separazione. Pertanto, in tal caso, la volontà di separarsi è effettiva e non simulata. Come specificato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.17607/03, “…….è da escludere l’impugnabilità per simulazione dell’accordo di separazione una volta omologato, giacché l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, con le conseguenti implicazioni giuridiche, si risolve in una iniziativa nel senso della efficacia della separazione che vale a superare il precedente accordo simulatorio, ponendosi in antitesi con esso, essendo logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione: l’antinomia tra tali determinazioni non può trovare altra composizione che nel considerare l’iniziativa processuale come atto incompatibile con la volontà di avvalersi della simulazione”.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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