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“Il costruttore del mio palazzo sta ultimando i lavori e ci ha informati che per legge le cassette della posta devono essere installate al fuori dell’androne. E’ vero o è solo una scusa?
Grazie anticipatamente”.

La collocazione delle cassette postali è regolata dal DECRETO 9 aprile 2001 del MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in particolare dalle seguenti norme:

Art. 45. Cassette. Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficolta’ particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso.

Art. 46. Ubicazione. Le cassette devono essere collocate al limite della proprieta’, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione.

Art. 47. Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d’impresa Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da piu’ edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

Art. 48. Adeguamento delle cassette non conformi. I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l’ufficio richiedente.

Pertanto, dovendo essere le cassette liberamente accessibili, si tende a sistemarle all’esterno, messe al riparo dalla pioggia e con una piccola tettoia superiore di protezione.

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