La “famiglia” non è tutelata dalla legge come centro di interessi unitario, ma con riferimento alle esigenze dei singoli membri che la compongono. Quindi, a ricevere tutela sono i singoli componenti ed i rapporti che li legano, ossia:
-il coniugio, che è il rapporto che si crea tra un uomo ed una donna uniti in matrimonio;
-la filiazione, che è il rapporto tra genitori e figli (naturali o legittimi);
-l’adozione, che fa nascere un rapporto di filiazione;
-la parentela, che è il rapporto intercorrente tra persone che discendono da uno stesso soggetto (stipite). Può essere in linea retta, quando le persone discendono l’una dall’altra (padre e figlio, nonno e nipote), o in linea collaterale, quando esse, pur avendo uno stipite comune non discendono l’una dall’altra (zio e nipote, fratelli). Il grado di parentela si computa, nella linea retta, calcolando tanti gradi quante sono le generazioni, nella linea collaterale, contando un grado per ogni generazione salendo da uno dei parenti di cui si vuol conoscere il grado di parentela, fino allo stipite comune, per poi scendere sino all’altro parente, escludendo lo stipite;
-l’affinità, che è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Il grado di affinità è corrispondente al grado di parentela che lega l’affine all’altro coniuge. Il rapporto di affinità cessa solo con la dichiarazione di nullità del matrimonio, non per morte del coniuge né a seguito di divorzio.
In virtù dei suddetti rapporti familiari è previsto l’obbligo di assistenza (i cosiddetti alimenti) a favore di chi, per vari motivi, si trovi privo di mezzi di sostentamento, secondo le norme di cui agli articoli 433 e seguenti del codice civile.
E’ opportuno premettere che la prestazione degli alimenti si distingue dall’obbligo di mantenimento, in quanto gli alimenti costituiscono lo stretto necessario per mantenere in vita il soggetto, mentre il mantenimento comprende quelle prestazioni idonee a soddisfare in senso più ampio i bisogni della persona, anche in relazione alla sua posizione economico-sociale.
Tra i coniugi e nei confronti dei figli minori sussiste obbligo di mantenimento, come contributo ai bisogni della famiglia, in proporzione alle sostanze e alle capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno; e, ove non siano in grado di provvedere i genitori, sono tenuti a concorrere al mantenimento dei figli, in ordine di prossimità, gli ascendenti legittimi o naturali. L’obbligo di mantenimento tra i coniugi rimane anche dopo la separazione, se uno di essi non abbia adeguati redditi propri, tranne che non gli sia addebitabile la separazione (in tal caso, tuttavia, permane il diritto ad un assegno alimentare). È previsto anche l’obbligo dei figli di contribuire al mantenimento della famiglia, finché convivono con essa, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito.
L’obbligo di mantenimento è inerente al rapporto tra coniugi e alla filiazione, mentre la prestazione degli alimenti riguarda una più ampia fascia di persone legate da vincoli familiari. Infatti, sono tenuti a prestare gli alimenti, nell’ordine:
- il coniuge,
- i figli legittimi naturali, adottivi o, in mancanza, i discendenti prossimi,
- i genitori, o in mancanza gli ascendenti prossimi,
- l’adottante nei confronti del figlio adottivo,
- i generi e le nuore,
- il suocero e la suocera,
- i fratelli e le sorelle.
Chi ha ricevuto una donazione è tenuto, con precedenza su ogni altro, a prestare gli alimenti al donante.
Ha diritto agli alimenti colui che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati in proporzione al bisogno di chi li chiede e alle condizioni economiche di chi li deve somministrare. Se cambiano le condizioni economiche di chi somministra o di chi riceve gli alimenti, può essere chiesto all’autorità giudiziaria di provvedere alla cessazione, alla riduzione o all’aumento della prestazione, secondo le circostanze.
L’obbligo alimentare può essere adempiuto, a scelta del soggetto obbligato, mediante assegno periodico ovvero accogliendo e mantenendo nella propria casa il familiare in difficoltà, ma può essere la stessa autorità giudiziaria a determinare il modo di somministrazione. Tale obbligo cessa con la morte del beneficiario o con la cessazione dello stato di bisogno, con la morte dell’obbligato o col venir meno della sua disponibilità economica, quando risultino familiari obbligati di grado anteriore che siano in condizioni economiche di provvedervi.
Bibliografia:
– Manuale di diritto di famiglia, di M. Sesta, Cedam, 6° ed., Padova, 2014
– Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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