…è un’infrazione stradale?
In
questa stagione non sono infrequenti i casi di automobilisti
multati per “guida con ciabatte da mare” e
simili, per violazione della norma dell’art. 169, comma 1,
del codice della strada.
Ma
è proprio vero che è vietato l’uso di ciabatte
mentre si è alla guida?
In
realtà, non è l’uso di ciabatte che
automaticamente fa scattare l’infrazione, ma la tipologia di
scarpa in relazione all’impedimento alla guida.
Difatti,
la norma invocata dagli accertatori in questi casi, l’art. 169,
comma 1, del codice della strada, così recita: <<In
tutti i veicoli il conducente deve avere la piu’ ampia liberta’
di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida>>;
e la stessa norma prevede, poi, per i trasgressori, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.
Pertanto,
bisogna verificare, nel singolo caso, se il tipo di calzatura
indossato dal conducente impediva una guida corretta. Ad esempio, ove
si tratti di sandali da mare in gomma, con relativa cinghietta
posteriore, può essere conveniente contestare la
contravvenzione mediante ricorso alternativamente al Prefetto oppure
al Giudice di Pace, pur dovendo sempre considerare con attenzione le
valutazioni dei verbalizzanti.
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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