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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25026/2008, ha stabilito che le spese per il pagamento dell’iscrizione dei figli alle scuole private e le relative rette periodiche grava sul solo genitore che ha deciso di iscrivervi i propri figli, e non anche sull’altro genitore rimasto estraneo alla stipulazione del contratto con l’istituto scolastico.

In particolare, nel caso esaminato, la Corte ha negato la responsabilità solidale dei genitori per le obbligazioni assunte da uno dei due genitori con la scuola privata affermando che la disciplina del diritto di famiglia introdotta dalla Legge n.151/75 non prevede che l’obbligazione assunta da un coniuge per soddisfare bisogni del nucleo familiare debba gravare anche sull’altro coniuge, mancando una deroga rispetto al principio generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi estranei al contratto. Tale principio – ha precisato la Corte- “opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell’invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 (nuovo testo) cod. civ.”.

Peraltro, l’art. 147 cod. civ. impone ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole, sicché, ove si tratti di contratti stipulati per il soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, quali la cura della salute, sussiste la responsabilità solidale di entrambi i coniugi, in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato il contratto è tenuto al pagamento del debito assunto.

Nell’ipotesi del pagamento delle spese per la frequentazione di una scuola privata da parte dei figli non si tratta di obblighi assunti per soddisfare un ’bisogno primario’ come quello dell’istruzione dei figli – che può essere soddisfatto rivolgendosi a scuole pubbliche – ma del ’desiderio’ di far frequentare ai figli una scuola privata, che non giustifica l’applicabilità del principio della solidarietà in caso di assunzione dell’obbligo da uno solo dei coniugi.

Bibliografia:

– Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganò Giulia, Rimini Carlo , CEDAM – Anno 2009

– Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013

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