“Gent. Avv.Erminia Acri, l’amministratore del mio condominio sostiene che non possiamo disdire l’assicurazione del condominio, stipulata nel 2011 per 5 anni. Io e altri condomini vorremmo trasferire la polizza ad altra agenzia più conveniente. E’ possibile fare la disdetta prima dei 5 anni? Grazie. F. G.”
La norma di riferimento è l’art. 1899 cod. civ., nella sua versione attuale, successiva alla legge 99/2009, che ha ridotto le garanzie disposte dal decreto Bersani, sicchè in tema di assicurazioni pluriennali, qualora l’assicurato intenda recedere dal contratto, occorre tenere presente che:
– per i contratti stipulati fino al 14 agosto 2009: è possibile recedere annualmente, dando un preavviso di 60 giorni prima della scadenza;
– per i contratti stipulati dopo il 15 agosto 2009: se si tratta di contratti pluriennali con esplicitazione di uno sconto rispetto alla tariffa della polizza annuale e con durata inferiore o pari ai cinque anni, non è possibile la disdetta, ma occorre attendere la loro naturale scadenza, con l’obbligo di 60 gg di preavviso in caso di tacito rinnovo; se la durata è superiore ai cinque anni, il recesso è possibile solo dopo i primi 5 anni e, comunque, con un preavviso di 60 giorni prima della scadenza dell’annualità in corso.
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Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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