“Gent. Avv.Erminia Acri, l’amministratore del mio condominio sostiene che non possiamo disdire l’assicurazione del condominio, stipulata nel 2011 per 5 anni. Io e altri condomini vorremmo trasferire la polizza ad altra agenzia più conveniente. E’ possibile fare la disdetta prima dei 5 anni? Grazie. F. G.”
La norma di riferimento è l’art. 1899 cod. civ., nella sua versione attuale, successiva alla legge 99/2009, che ha ridotto le garanzie disposte dal decreto Bersani, sicchè in tema di assicurazioni pluriennali, qualora l’assicurato intenda recedere dal contratto, occorre tenere presente che:
– per i contratti stipulati fino al 14 agosto 2009: è possibile recedere annualmente, dando un preavviso di 60 giorni prima della scadenza;
– per i contratti stipulati dopo il 15 agosto 2009: se si tratta di contratti pluriennali con esplicitazione di uno sconto rispetto alla tariffa della polizza annuale e con durata inferiore o pari ai cinque anni, non è possibile la disdetta, ma occorre attendere la loro naturale scadenza, con l’obbligo di 60 gg di preavviso in caso di tacito rinnovo; se la durata è superiore ai cinque anni, il recesso è possibile solo dopo i primi 5 anni e, comunque, con un preavviso di 60 giorni prima della scadenza dell’annualità in corso.

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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