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Il mantenimento dei figli maggiorenni, secondo costante giurisprudenza, in base al disposto dell’art. 148 cod. civ., costituisce un diritto per i figli anche oltre la maggiore età, finché gli stessi non abbiano conseguito una indipendenza economica, salvo che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa trovi causa in un atteggiamento di inerzia o di ingiustificato rifiuto da parte del figlio.

Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, quindi, si ritiene cessato quando sia provato che il figlio ha ottenuto l’indipendenza economica. Tale autonomia si reputa raggiunta non necessariamente con l’instaurazione di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, “ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’acquisto della autonomia economica, anche se per licenziamento, dimissioni o altra causa tale rapporto venga poi meno, tanto che si è anche ritenuto sufficiente la mera potenzialità del conseguimento di tale autonomia”, come precisato nella sentenza della Corte di Cassazione n.21773/2008 con riferimento al caso di un figlio maggiorenne assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con patto di prova di sei mesi, in cui si è affermata la cessazione del diritto al mantenimento a decorrere dal mese successivo all’assunzione e non dalla data del superamento del periodo di prova.

Inoltre, ai fini dell’esonero dei genitori dal mantenimento, oltre al tipo di attività svolta dal figlio, vengono in rilievo il reddito da essa derivante ed il grado di autonomia dal medesimo conseguito. In proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.18 del 3 gennaio 2011, ha respinto il ricorso di un padre (coniuge divorziato) obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento, oltre che per l’ex moglie, per la figlia maggiorenne, in quanto, nonostante la prova dello svolgimento di attività lavorative da parte della figlia, la “precarietà e modestia” delle stesse, tali da non garantire l’indipendenza economica della figlia, sono state ritenute motivazione idonea a giustificare la persistenza del dovere di mantenimento a carico del padre.

Bibliografia:

– – Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganò Giulia, Rimini Carlo , CEDAM – Anno 2009

– Famiglie e minori, di Vecchio G. (cur.) Chiappetta G. (cur.) edito da Edizioni Scientifiche Italiane, 2013

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