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Il Comune può impugnare l’archiviazione degli atti disposta del Prefetto?

In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, il trasgressore, se non effettua il pagamento in
misura ridotta, può impugnare il verbale di contestazione
dell’infrazione con ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni, o, in alternativa, con
ricorso al Prefetto, entro 60 giorni.

Il ricorso al Prefetto deve essere redatto in carta libera e deve essere
presentato, a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno,
all’ufficio o al comando dell’organo che ha accertato l’infrazione
oppure direttamente all’ufficio del Prefetto del luogo in cui e’
stata accertata la violazione. In entrambi i casi devono essere
allegati i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del
ricorso e può essere chiesta l’audizione personale.

Se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto, quest’ultimo
deve trasmetterlo entro 30 giorni all’ufficio o comando cui
appartiene l’organo che ha redatto il verbale oggetto di
contestazione, che nei successivi 60 giorni deve rinviare gli atti al
Prefetto, con le deduzioni tecniche utili a rigettare o confermare le
risultanze del ricorso. Se il ricorso è presentato o inviato
direttamente all’ufficio cui appartiene l’organo accertatore,
quest’ultimo, entro 60 giorni, deve trasmettere gli atti al Prefetto,
con le deduzioni tecniche.

Se respinge il ricorso, il Prefetto, esaminati i documenti, sentiti gli
interessati che ne abbiano fatto richiesta, adotta, entro 120 giorni
(dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio che ha
redatto il verbale) ordinanza motivata con cui ingiunge il pagamento
di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima prevista
per la violazione; se, invece, accoglie il ricorso, il Prefetto,
sempre entro 120 giorni, emette provvedimento di archiviazione degli
atti. Inoltre, il ricorso si intende accolto decorsi 120 giorni
senza che il Prefetto abbia adottato alcun provvedimento, così
come decorsi 210 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del
Prefetto, se ha ricevuto in ricorso direttamente, o 180 giorni se il
ricorso gli è stato trasmesso tramite l’ufficio o comando che
ha accertato l’infrazione.

Laddove sia emesso provvedimento di archiviazione dal Prefetto ai sensi
dell’art. 204 primo comma del codice della strada, il presunto
trasgressore può considerare chiusa la vicenda oppure
l’ordinanza di archiviazione può essere impugnata?

In proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n.3038/2005, ha
affermato che deve essere esclusa l’impugnabilità, da parte
del Comune, con ricorso in opposizione, in base all’art.22 legge
689/1981, contro il provvedimento di archiviazione degli atti emesso
dal prefetto in accoglimento del ricorso proposto dal presunto
trasgressore – o dagli altri soggetti indicati dal codice della
strada all’art. 196 -, essenzialmente perchè l’ordinanza di
archiviazione adottata dal prefetto non rientra tra gli atti per i
quali è prevista tale opposizione.

Inoltre, non si ritiene neppure ammissibile la richiesta di annullamento
dell’ordinanza di archiviazione al giudice amministrativo, poiché,
come precisato nella sentenza n.4563/2009 dal T.A.R. Lombardia, la
competenza esclusiva del giudice ordinario ad esaminare le
controversie in materia di contravvenzioni al Codice della Strada e
in ordine ai relativi provvedimenti prefettizi esclude la possibilità
di ravvisare un concorrente potere di intervento della giurisdizione
amministrativa. Ciò anche con riguardo al provvedimento di
archiviazione emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 204 primo comma
del codice della strada. Peraltro, come si sottolinea nella sentenza,
il richiesto annullamento dell’ordinanza di archiviazione non
potrebbe realizzare l’effetto di far rivivere il verbale di
accertamento dell’infrazione, ma al contrario determinerebbe
l’estinzione del potere sanzionatorio per decorso del termine
perentorio previsto dalla legge per l’emissione dell’ordinanza
ingiunzione, stante il termine perentorio entro cui il Prefetto
deve adottare una decisione, altrimenti il ricorso contro il verbale
di contestazione dell’infrazione si intende accolto.

Erminia
Acri-Avvocato