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La scuola è sempre responsabile?

I
nostri giudici, di fronte alle ipotesi di danno procurato a se stesso
da un alunno minorenne durante l’orario di svolgimento delle lezioni
scolastiche, hanno ritenuto, per molto tempo, sussistente la
responsabilità degli insegnanti sulla base di quanto stabilito
dall’art. 2048 codice civile, secondo cui “
i
precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi
e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza
“,
gli stessi sono
liberati
dalla responsabilità soltanto

“se provano di non aver potuto impedire il fatto
” responsabilità extracontrattuale).


Tuttavia,
la Corte di Cassazione, in più occasioni (v. sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 9346/2002), ha precisato che la
presunzione di colpa prevista dall’art.2048 a carico degli
insegnanti, deve essere riferita solo ai danni cagionati dal minore
ai terzi e non ai danni cagionati a se stesso. Infatti, tale
disposizione normativa si riferisce espressamente al danno cagionato
dal fatto illecito dell’allievo e presuppone, quindi, un fatto
obiettivamente antigiuridico. Poiché non può ritenersi
fatto illecito, obiettivamente antigiuridico, la condotta
dell’allievo che procuri danno, non ad un terzo, ma a se stesso, nel
caso di danno dall’allievo procurato a sé, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante è da ricondurre non
nell’ambito della responsabilità extracontrattuale di cui
all’art.2048, bensì nell’ambito della responsabilità
contrattuale,
con conseguente applicazione del regime probatorio previsto dall’art. 1218 codice civile.


Come
ha sottolineato la Corte, la responsabilità dell’istituto
scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale ma
contrattuale perchè con l’accoglimento della domanda di
iscrizione e l’ammissione dell’allievo alla scuola, si instaura un
vincolo negoziale, che ha l’effetto di far sorgere a carico
dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione
scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che
l’allievo procuri
danni
a
sé stesso. Riguardo all’insegnante dipendente dell’istituto
scolastico, tra insegnante e allievo nasce
“per
contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale
l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire
ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza,
onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”.

Pertanto,
nelle

vertenze instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei
confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante
,
ai sensi dell’art. 1218 codice civile,
mentre
il minore danneggiato, e per esso la sua famiglia, deve provare che
il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del
rapporto contrattuale, l’altra parte ha l’onere di dimostrare che
l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile
nè alla scuola nè all’insegnante
,
ossia che
la
custodia e la vigilanza sono state attuate in maniera adeguata e
diligente, tenuto conto dell’età dei soggetti da sorvegliare
.

Erminia
Acri-Avvocato