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“In caso di affidamento condiviso dei figli, a quale dei genitori separati spetta l’assegno familiare: al titolare dell’assegno o al genitore col quale i figli abitano? Grazie. L.P.”

La separazione dei coniugi non fa venire meno l’obbligo del mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori.

Per quanto riguarda il diritto a percepire gli assegni familiari, l’articolo 2, comma 6, del decreto legge 69/1988 esclude dal nucleo familiare il coniuge separato, ma non i figli, perciò il genitore, anche dopo la separazione, continua ad essere titolare del diritto alla corresponsione di tale prestazione assistenziale anche se lo stesso viene poi trasferito all’altro coniuge.


Infatti, a seguito della separazione, gli assegni familiari relativi ai figli sono erogati al genitore collocatario – in caso di affidamento condiviso- o affidatario -in caso di affidamento ad un solo genitore-, che ha diritto a percepirli sia che gli deirivino dal suo rapporto di lavoro, sia che spettino all’altro coniuge.

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