“In caso di affidamento condiviso dei figli, a quale dei genitori separati spetta l’assegno familiare: al titolare dell’assegno o al genitore col quale i figli abitano? Grazie. L.P.”
La separazione dei coniugi non fa venire meno l’obbligo del mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori.
Per quanto riguarda il diritto a percepire gli assegni familiari, l’articolo 2, comma 6, del decreto legge 69/1988 esclude dal nucleo familiare il coniuge separato, ma non i figli, perciò il genitore, anche dopo la separazione, continua ad essere titolare del diritto alla corresponsione di tale prestazione assistenziale anche se lo stesso viene poi trasferito all’altro coniuge.
Infatti, a seguito della separazione, gli assegni familiari relativi ai figli sono erogati al genitore collocatario – in caso di affidamento condiviso- o affidatario -in caso di affidamento ad un solo genitore-, che ha diritto a percepirli sia che gli deirivino dal suo rapporto di lavoro, sia che spettino all’altro coniuge.

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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