Posted on

La normativa sul condominio individua una serie di parti dell’edificio che si presumono di proprietà comune, se non risulta diversamente dal titolo (art.1117 codice civile). Tra queste sono annoverati il tetto ed il lastrico solare, ma non anche il sottotetto, che è quell’ambiente ricavato sotto il tetto del fabbricato, in modo da formare una camera d’aria limitata, in basso, dal solaio che copre i vani dell’ultimo piano, in alto dalla struttura del tetto; ed avente, di regola, lo scopo di proteggere ed isolare i vani dell’ultimo piano.

Riguardo all’appartenenza del sottotetto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, in mancanza di determinazione in base al titolo, esso costituisce pertinenza dell’ultimo piano, e, quindi, appartiene al proprietario di quest’ultimo, solo se assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità ma non anche nell’ipotesi in cui abbia dimensioni strutturali e funzionali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo.

Il sottotetto, ove abbia caratteristiche tali da poter essere utilizzato come vano autonomo, in difetto di titoli, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, sia pur potenzialmente, all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune (Corte di Cassazione n.17249/2011).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *