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GENTILISSIMA, nel caso di condomini morosi l’amministratore, per recuperare la somma di spese ordinarie, può emettere altre bollette straordinarie ripartendo la cifra a tutti gli altri condomini o deve rivolgersi solo ai proprietari degli affittuari morosi? E in caso affermativo, a chi spetta pagare: al proprietario o all’inquilino? La ringrazio anticipatamente per la risposta. C.M.”

La ripartizione delle spese nel condominio è disciplinata dall’articolo 1123 codice civile: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione di servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.

Tali criteri di riparto delle spese (c.d. legali) o quelli previsti dal regolamento condominiale contrattuale possono essere derogati solo col consenso unanime dei condomini. Quindi, l’amministratore non può ripartire gli oneri a carico dei morosi tra tutti gli altri condomini, se non sono questi ultimi a decidere di accollarseli.

Quanto al pagamento delle spese condominiali che competono all’inquilino, pur essendo diffuso, nella pratica, che esse siano pagate direttamente da conduttore al condominio, occorre tenere presente, come precisato più volte dalla Corte di Cassazione (v. sentenza n. 17619/07) il condominio non può esigere il pagamento delle spese condominiali direttamente dai conduttori perchè tra “questi ultimi e il condominio,…., non si instaura alcun rapporto che legittimi l’esercizio di azioni dirette verso gli uni da parte dell’altro”. Pertanto, secondo la normativa vigente, nei confronti del condominio sono obbligati al pagamento, anche delle quote a carico dell’inquilino, soltanto i proprietari delle varie porzioni di piano di un edificio, salvo il diritto ad essere rimborsati dai conduttori.

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