“Gentile avvocato, le rivolgo una domanda: tutti i docenti di scuola, o solo alcuni, sono assicurati presso l’INAIL per gli incidenti che avvengono nel percorso casa lavoro e viceversa (c.d. “infortunio in itinere)? Ringraziandola per la cortese risposta, le porgo cordiali saluti. O. L.”
La disposizione di cui all’art. 4, n. 5, T.U. n. 1124/1965 prevede che gli insegnanti delle scuole o istituti d’istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, quando attendano ad esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o svolgano esercitazioni di lavoro e viaggi di istruzione, educazione fisica e motoria. L’art. 1 del medesimo d.P.R. fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche.
Pertanto, come precisato dalla giurisprudenza (v. sentenza Corte di Cassazione n.2895/08), ai fini degli effetti della tutela antinfortunistica INAIL, l’indennizzo per eventuali infortuni occorsi nello svolgimento dell’attività lavorativa (compreso l’infortunio in itinere) spetta solo ai docenti che svolgono una delle attività sopra citate.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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