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“Egr. avvocato, le chiedo cortesemente di rispondere al mio quesito: l’amministratore di condominio, dopo una lite con alcuni condomini, si è dimesso. Non è stato possibile nominarne un altro per assenza dei condomini alla riunione. Fino a quando il vecchio amministratore può continuare a svolgere l’incarico? Grazie. Distinti saluti. M.P.”

L’incarico dell’amministratore condominiale dura in carica un anno e può cessare, oltre che per scadenza, per dimissioni o per revoca da parte dell’assemblea o dell’autorità giudiziaria.

In ogni caso, l’amministratore, pur essendo venuto meno il mandato, rimane comunque in carica sino alla nomina del nuovo amministratore, in virtù della c.d. prorogatio imperii, che, come precisato dalla giurisprudenza, trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condòmini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministratore, sicchè è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell’opera dell’amministratore, e quindi non solo nei casi di scadenza del termine di cui all’art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina. (sentenza Corte di Cassazione n. 4531/2003).

Pertanto, l’amministratore decaduto dall’incarico continua a svolgere tutte le incombenze e le attribuzioni per la gestione ordinaria del condominio, tra cui quella di convocare al più presto l’assemblea per la nomina di un amministratore. Ove non si riesca ad ottenere la nomina del nuovo amministratore con una delibera dell’assemblea, ciascun condomino può chiederne la nomina rivolgendosi all’autorità giudiziaria.

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