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Nuove chances per i consumatori: da oggi è possibile chiedere e ottenere la restituzione, da parte delle banche, degli interessi non dovuti.
 Giustizia è stata fatta. La norma “salva banche” contenuta nel decreto Milleproroghe di fine 2010 è ormai solo un ricordo.La Corte Costituzionale, infatti, con una ampia sentenza di 70 pagine del 5 aprile 2012 n. 78, ha bocciato definitivamente la lettura retroattiva dell’articolo 2935 del codice civile in base alla quale per le operazioni bancarie di conto corrente la prescrizione, cioè la mancata esercizio di un diritto da parte del suo titolare, decorreva dal giorno dell’annotazione delle operazioni sul conto corrente e non da quello di chiusura del conto stesso.E ciò contro, non solo, una consolidata giurisprudenza di merito ma anche una decisione a Sezioni Unite della Cassazione (24418/2010).Violati, inoltre, finora, da parte delle banche, una serie di norme della Costituzione, come l’art. 3, che prevede il principio di uguaglianza e di ragionevolezza delle norme e l’art 117, con riferimento alla violazione delle norme internazionali sul divieto di interferenza nel processo.Alla fine del match, dunque, la palla torna ai consumatori che, con la sentenza della Corte Costituzionale appena citata, fanno goal nella porta delle banche e, quindi, vedono, finalmente riconosciuti i loro diritti .”Davide ha battuto il Golia delle banche e la loro arroganza”, questo il commento di alcune associazioni di consumatori.Perchè tutto questo prambolo?Perchè si riaprono, i giochi per tutti i CONSUMATORI – CORRENTISTI che dagli anni ’90 in poi ritengono di aver subito un torto per l’addebito di interessi non dovuti.Ci si riferisce, in particolare, alla prassi da parte degli istituti di credito, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che ha portato al cosiddetto anatocismo: la maturazione cioè di interessi sugli interessi già maturati.Nonostante, dunque, l’orientamento consolidato della Giurisprudenza, a cui si è fatto cenno sopra, era intervenuta la norma “salva banche”, contenuta nel decreto Milleproroghe di fine 2010, convertito nella legge n. 10 del 2011, che consentiva di interpretare in maniera retroattiva la norma dell’art. 2935 c.c. relativamente alla prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione in conto corrente delle operazioni bancarie, dal momento dell’annotazione stessa e non, come ha stabilito ora la Consulta, dal momento della chiusura del conto corrente.C’è da precisare che secondo la Corte Costituzionale, nell’ambito dei “diritti nascenti dall’annotazione”, devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono appunto quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via).  Ciò significa che, quanti volessero, possono, oggi, convenire in giudizio la propria Banca per ottenere le somme da quest’ultima indebitamente trattenute a titolo di interessi passivi, a seguito della capitalizzazione illegittima operata dalle stesse banche e da cui derivano gli interessi anatocistici, a titolo di commissioni di massimo scoperto, che, ricordiamo, non sono più dovute per legge, e qualsiasi altra somma che, in maniera arbitraria gli Istituti di credito hanno sottratto ai consumatori. La prescrizione è decennale e decorre dalla chisura del conto corrente.

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