Le rate dell’IMU. Mediazione obbligatoria anche dal Giudice di Pace. Risarcimenti per Tac e PET fuori Regione. Niente IVA su TARSU. Niente commissioni su Biglietti aerei ON LINE |
IMU: la scadenza delle rate.Secondo l’emendamento presentato nei giorni scorsi alla Camera, l’IMU si pagherà in tre rate: la prima il 18 giugno, la seconda il 17 settembre e la terza il 17 dicembre. La prima e la seconda rata costituiranno un terzo del complessivo ammontare dell’imposta. Con la terza rata verrà invece pagato il saldo. Le prime due rate saranno versate applicando le aliquote nazionali dello 0,4 per mille per le prime case e dello 0,76 per le altre case, mentre l’ultima rata fungerà da conguaglio in base alle diverse decisioni dei Comuni, che potranno deliberare variazioni dello 0,2 per mille sulle prime case e dello 0,3 sulle seconde. In caso di separazione o divorzio, pagherà l’IMU chi materialmente vive nell’immobile. La mediazione obbligatoria si può fare anche dinanzi al Giudice di Pace. Il Giudice di Pace di Napoli ha emesso una sentenza pilota che intende aggirare il problema della mediazione obbligatoria (almeno per quanto riguarda le cause davanti allo stesso giudice di pace). La vicenda nasce da una questione sorta in un giudizio di responsabilità per sinistro stradale, prima del quale la parte attrice aveva dimenticato di esperire il tentativo di mediazione imposto dal d.lgs. 28/2010. Il giudice invece ha sanato la svista attraverso una conciliazione innanzi a sé medesimo. Il GdP nasce proprio per mettere pace tra le parti e quindi, posto che il d.lgs. 28/2010 non ha abrogato gli artt. 320 e 322 c.p.c. (che prevedono appunto il tentativo di conciliazione alla prima udienza), la mediazione può essere effettuata anche davanti al giudice stesso.Così il giudice partenopeo ha rimesso, con ordinanza, le parti innanzi a sé per il tentativo obbligatorio di mediazione, che non era stato precedentemente esperito.Il problema, dunque, è stato risolto. Si auspica che altri Giudici di pace seguano l’esempio del collega di Napoli, per evitare perdite di tempo e soldi inutili a carico dei clienti.La Regione deve risarcire chi è costretto ad emigrare per sottoporsi alla Pet Tac privata.La Regione deve rimborsare i malati di tumore per essere stati costretti ad effettuare la Pet Tac presso una struttura privata, in assenza di un centro convenzionato con il sistema sanitario regionale (nel territorio di competenza della locale Asl). Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Lecce, con una sentenza che aprirà certamente un nuovo filone di cause. Spese rifuse, dunque, per l’assenza di strutture accreditate: costi che vanno da 800 a mille euro per indagine.Il diritto al trattamento sanitario gratuito è garantito dalla Costituzione e l’Asl è obbligata ad allocare una Pet nel proprio territorio di competenza. Né si può chiedere al malato di recarsi nell’ospedale della provincia più vicina, date le lunghe liste di prenotati proprio per via della predetta penuria. Anche la Cassazione si è espressa: no all’Iva sulla Tia o Tarsu. Anche la Cassazione, come aveva già fatto la Corte Costituzionale con la sentenza n.238/2009, ha recentemente precisato che la tariffa di igiene ambientale (cosiddetta Tia1 o Tarsu, a seconda dei comuni) ha natura di tributo e ad essa non è applicabile l’Iva. La Corte ha così ribadito quanto dalla stessa già affermato in precedenza, confermando, dunque, quest’orientamento.È illecita quindi la condotta tenuta, sino ad oggi, da diversi Comuni italiani che hanno inviato avvisi di liquidazione o richieste di pagamento della Tia o Tarsu contenenti l’Iva calcolata sull’importo dell’imposta. Pertanto, è possibile contestare eventuali avvisi di liquidazione così calcolati e chiedere il rimborso di quanto i cittadini abbiano in passato già versato, senza doverlo. Niente commissioni per l’utilizzo di carte di credito per il pagamento online di biglietti aereo. Multata la compagnia Vueling.L’Antitrust ha multato la compagnia aerea Vueling per pratiche commerciali scorrette, comminando una sanzione di 70 mila euro, riguarda le commissioni aggiuntive ingiustificate imposte per i pagamenti dei biglietti aereo sul proprio sito. Anche Easyjet e Ryanair erano state segnalate per gli stessi comportamenti scorretti. Secondo quanto previsto dalle norme vigenti, infatti, il beneficiario di una somma di denaro può ridurre il prezzo a cui vende un bene o un servizio se per pagare il cliente utilizza un determinato strumento di pagamento ma non può aumentarlo per questo motivo. Vueling, dunque, non può applicare un sovrapprezzo per l’uso della carta di credito separato dal prezzo del biglietto aereo pubblicizzato. Il prezzo dovrà essere comprensivo di tutte le voci.Il termine per adeguarsi al provvedimento è di 60 giorni, nel frattempo si attende la chiusura dei procedimenti contro Ryanair e Easyjet. |
Iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, in particolare diritto di famiglia, del lavoro e della previdenza, diritto dei consumi, recupero crediti. Dal 1995 è Giurista d’Impresa. Dal 2006 al 2012, presso varie emittenti radiofoniche e televisive locali, ha partecipato come ospite fissa in trasmissioni di informazione giuridica. Dal 2015 si dedica alla tutela degli animali, rappresentando cittadini privati e associazioni animaliste sia in processi civili che, come parti civili, nei processi penali (Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 29/06/1998). Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 26/10/2002.