“Salve, ho ricevuto un verbale di contestazione per aver posteggiato l’auto intestata a mio padre, con esposto il permesso parcheggio invalidi, non scaduto, senza pagare il ticket. Può confermarmi se per le auto col contrassegno speciale invalidi, la sosta è gratuita sulle strisce blu? Grazie per la sua risposta. P. L.”
Il contrassegno per disabili è un tesserino che consente la sosta in spazi appositamente predisposti ed è rilasciato alle persone con ridotta capacità di deambulazione e ai non vedenti. In particolare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 503/1996, <<Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’ art. 12, viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purchè ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta>>.
Tuttavia, non è prevista alcuna esenzione nei parcheggi a pagamento per veicoli al servizio di persone invalide munite di “contrassegno invalidi”, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21271 /2009, in cui si precisa che l’art. 188 CdS, comma 3, e l’art.11, comma 1, DPR 503/96 <<prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art. 4 C.dS., comma 4, lett. d), (per il quale l’ente proprietario della strada può “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”), che li considera alternativi.
Nè ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità – anzichè onerosità come per gli altri utenti – della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità – piuttosto che dalla gratuità – del posto dove sostare; sicchè, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi del d.P.R. n. 503 del 1996, art.11, comma 5, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la so
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Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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