“Salve, ho ricevuto un verbale di contestazione per aver posteggiato l’auto intestata a mio padre, con esposto il permesso parcheggio invalidi, non scaduto, senza pagare il ticket. Può confermarmi se per le auto col contrassegno speciale invalidi, la sosta è gratuita sulle strisce blu? Grazie per la sua risposta. P. L.”
Il contrassegno per disabili è un tesserino che consente la sosta in spazi appositamente predisposti ed è rilasciato alle persone con ridotta capacità di deambulazione e ai non vedenti. In particolare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 503/1996, <<Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’ art. 12, viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purchè ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta>>.
Tuttavia, non è prevista alcuna esenzione nei parcheggi a pagamento per veicoli al servizio di persone invalide munite di “contrassegno invalidi”, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21271 /2009, in cui si precisa che l’art. 188 CdS, comma 3, e l’art.11, comma 1, DPR 503/96 <<prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art. 4 C.dS., comma 4, lett. d), (per il quale l’ente proprietario della strada può “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”), che li considera alternativi.
Nè ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità – anzichè onerosità come per gli altri utenti – della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità – piuttosto che dalla gratuità – del posto dove sostare; sicchè, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi del d.P.R. n. 503 del 1996, art.11, comma 5, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la so
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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