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Quando non è necessaria?

In materia di circolazione stradale, la contestazione relativa alle infrazioni deve
essere contestata al trasgressore immediatamente, per consentire a quest’ultimo di esporre le proprie ragioni nell’immediatezza del fatto e di far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni, salvo i casi indicati nell’art.
201 del Codice della Strada, che elenca una specifica serie di ipotesi in cui la contestazione immediata della violazione non è necessaria ai fini della validità dell’accertamento eseguito dagli organi di polizia
stradale.

 

In particolare si tratta dei casi in cui le circostanze di tempo e di luogo non abbiano
reso possibile la contestazione immediata. Tali circostanze devono essere precisate nel verbale successivamente notificato al contravventore, che, altrimenti, senza idonea motivazione o con generica motivazione circa la mancata
contestazione immediata, sarebbe illegittimo (Corte di Cassazione n.17687/2007).

 

Inoltre, lo stesso art.201 prevede che la contestazione immediata della violazione
non è necessaria nei seguenti casi:

 

· impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

· attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

· sorpasso vietato;

· accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

· accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente
gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

· accertamento della violazione per mezzo di misuratori di velocità in postazioni fisse nei casi autorizzati; 

· varchi  elettronici agli accessi di veicoli zone a traffico limitata;

· accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171,
213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

 

In tutti i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, il verbale
deve essere notificato, entro 90 giorni dall’accertamento, all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, al proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri alla data dell’accertamento.

 

 

Erminia Acri-Avvocato