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L’installazione di un ascensore in un edificio in condominio che ne sia sprovvisto può essere decisa dall’assemblea dei condomini con deliberazione adottata con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136 codice civile (maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio), trattandosi di un’innovazione ai sensi del’art.1120 codice civile. In presenza, però dei presupposti di cui alla legge n. 13/1989 (disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche), l’assemblea può approvare l’attuazione di un impianto di ascensore con la maggioranza prevista nell’articolo 1136 comma 2 e 3 (1/3 dei partecipanti e 1/3 del valore in seconda convocazione).

Inoltre, trattandosi di un servizio suscettibile di utilizzazione separata, l’impianto può essere attuato “anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purchè sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell’impianto ed in quelle di manutenzione dell’opera” (sentenza Cassazione n. 1529/2000).

In proposito, però, occorre tenere presente quanto previsto dagli articoli 1220, comma 2, e 1121 comma 3, codice civile, per cui sono da ritenere vietate le innovazioni che rendono talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (sentenza Cassazione n. 12705/2005). In quest’ultima ipotesi si rende necessaria l’unanimità dei consensi. Tuttavia, l’applicabilità alla fattispecie del divieto delle innovazioni delle cose comuni non è da intendersi in maniera rigida, come emerge dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15308/2011, in cui, con riferimento all’impugnazione di una delibera condominiale adottata per l’istallazione di un impianto di ascensore e la ripartizione delle relative spese, da parte di una partecipante al condominio per asserita eccessiva riduzione del pianerottolo innanzi al proprio appartamento e per grave pregiudizio a causa della riduzione dell’ariosità e luminosità dell’appartamento, è stata esclusa l’insopportabilità del pregiudizio per il singolo condomino ed è stato affermato il principio secondo cui “nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’art. 1120 c.c., comma 2, il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità; si può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo”

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