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Le tende da sole hanno la funzione di creare zone d’ombra e di frescura, per consentire di sfruttare lo spazio esterno delle case anche nei mesi più caldi, trovando collocazione su: terrazzi, balconi, lastrici solari, giardini, facciate con finestre o vetrate, e possono anche costituire un elemento decorativo della facciata di un edificio. Tuttavia, prima di procedere all’installazione è necessario verificare se ve ne sono le condizioni.

Innanzitutto, per l’apposizione tende da sole, alcuni comuni richiedono preventivi permessi amministrativi; apposita autorizzazione alla sovraintendenza competente per territorio è necessaria, ai sensi del G.Lgs. 42/2004, per gli edifici di rilevanza storico-artistica.

Nel caso di unità immobiliare sita in uno stabile condominiale, inoltre, occorre verificare se il Regolamento prevede disposizioni particolarti in materia. Ad es., a volte, il Regolamento vieta di installare tende esterne diverse per tipo e per colore da quelle adottate dal condominio.

In mancanza di regolamentazione, il singolo condomino può autonomamente predisporre una tenda da sole senza necessità si autorizzazione assembleare, purche:

 l’utilizzo del muro perimetrale dell’edificio condominiale per ancorarvi la tenda da sole non alteri la naturale funzione di sostegno e di contenimento propria dei muri perimetrali, e non sia impedito un analogo uso della cosa comune da parte degli altri condomini;

 non sia pregiudicata l’armonia architettonica ed estetica del fabbricato condominiale;

 l’installazione della tenda non determini una situazione di pericolo agevolando l’intrusione di estranei nell’edificio;

 se si intende agganciare la tenda ai balconi, ove si tratti di balconi “aggettanti”, quali sono quelli che sporgono dalla facciata dell’edificio, si abbia la necessaria autorizzazione all’installazione da parte proprietario dell’appartamento del piano superiore. Infatti, come affermato dalla più recente giurisprudenza, i “balconi “aggettanti”, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno nè di necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio – non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 cod. civ.: i balconi “aggettanti”, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono”. (Cassazione n.218/2011). Ciò non occorre ove si tratti di balconi “incassati” nel muro perimetrale, i quali rappresentano un tutt’uno con il solaio del piano dell’edificio, perchè la soletta, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15913/07, in questo caso, è di proprietà comune tra il proprietario dell’appartamento del piano superiore, a cui la soletta serve da piano di calpestio, ed il proprietario dell’appartamento del piano inferiore, al quale la soletta serve da piano di copertura.

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