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“Buonasera, ho letto alcuni suoi articoli sull’affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi. Mi trovo in una situazione un po’ difficile: dopo circa 10 anni di convivenza il mio compagno ha deciso di andarsene. Io non ho un lavoro né redditi. Abbiamo una figlia di 7 anni, che vorrei tenere io, a casa dei miei genitori, disposti a darmi una mano. Poiché con il mio ex non c’è accordo, mi può spiegare chi decide, visto che non siamo sposati, e se posso chiedere un assegno di mantenimento per me. Grazie. Distinti saluti. T. C.”

Secondo la nostra legislazione, il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, ossia nati in costanza di matrimonio (art. 261 codice civile).


Entrambi i genitori, quindi, hanno l’obbligo di 
mantenere, istruire ed educare i figli naturali, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 147 codice civile).

Nel caso di cessazione del rapporto di convivenza more uxorio, per volontà di uno o di entrambi i conviventi, le controversie tra genitori naturali circa l’affidamento di figli minori e le modalità di esercizio della potestà genitoriale, nonché circa il mantenimento dei minori stessi, sono attribuite al tribunale per i minorenni.

Non spetta, invece, alcun contributo economico per il mantenimento a carico dell’ex convivente.

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