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In un condominio che amministro, il cornicione si sta sgretolando. Io provvedo agli interventi urgenti per evitare cadute di calcinacci, però è necessaria un’opera risolutiva del problema, che ha dei costi, di cui i condomini non vogliono farsi carico. So quali sono le mie responsabilità, ma sono tenuto anche ad anticipare le spese di una ristrutturazione che è diventata urgente?”

L’art. 677 codice penale (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) stabilisce che Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309”.

L’amministratore, quindi, è responsabile, anche penalmente, se un edificio condominiale versa in cattivo stato. Tuttavia, salvo il necessario intervento per i lavori che abbiano carattere d’urgenza, come far eliminare i pezzi che minacciano di distaccarsi e delimitare la zona nella quale v’è rischio che cada ulteriore materiale, in una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione, Pen., Sez. I (sent. 2 maggio 2011, n. 1679) ha asserito che “Nel dare la possibilità all’amministratore di ordinare lavori che rivestono carattere d’urgenza, non obbliga lo stesso, in caso di mancanza di fondi, ad anticipare le somme necessarie per i lavori, né gli conferisce il potere di impegnare economicamente il condominio nei confronti della ditta che dovrà eseguire gli interventi. Ancora, l’interpretazione data all’art. 677 c.p., sarebbe erronea, poiché l’obbligo di rimuovere il pericolo ricade sull’amministrazione, ma risorge in via autonoma, a carico dei singoli, quando per cause accidentali l’amministratore non sia in condizioni di operare.”

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