“Gentilissima Avvocato, ho visto il suo articolo su lastradaweb.it, e vorrei chiederle se è vero che in caso di sentenza di divorzio, spettano alla ex moglie, che ha i figli in affidamento, gli assegni familiari? Cordiali saluti. M.L.”
La regolamentazione dell’erogazione degli assegni per il nucleo familiare in caso di separazione o divorzio, si rinviene nell’art. 211 della Legge n. 151/75, secondo cui “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.
Pertanto, il genitore affidatario dei figli, se non è titolare di trattamento di famiglia in base ad un proprio rapporto di lavoro, ha il diritto di percepirlo, ai sensi della suddetta disposizione di legge, pure se la titolarità resta all’altro genitore – dipendente o pensionato.
La corresponsione del trattamento di famiglia direttamente al genitore affidatario avviene solo su istanza da parte di quest’ultimo, altrimenti gli assegni continuano ad essere erogati all’altro genitore, che ne è titolare.

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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