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“Gentilissima Avvocato, ho visto il suo articolo su lastradaweb.it, e vorrei chiederle se è vero che in caso di sentenza di divorzio, spettano alla ex moglie, che ha i figli in affidamento, gli assegni familiari? Cordiali saluti. M.L.”

La regolamentazione dell’erogazione degli assegni per il nucleo familiare in caso di separazione o divorzio, si rinviene nell’art. 211 della Legge n. 151/75, secondo cui “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.

Pertanto, il genitore affidatario dei figli, se non è titolare di trattamento di famiglia in base ad un proprio rapporto di lavoro, ha il diritto di percepirlo, ai sensi della suddetta disposizione di legge, pure se la titolarità resta all’altro genitore – dipendente o pensionato.

La corresponsione del trattamento di famiglia direttamente al genitore affidatario avviene solo su istanza da parte di quest’ultimo, altrimenti gli assegni continuano ad essere erogati all’altro genitore, che ne è titolare.

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