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Può essere licenziato il dipendente che per malattia non può più svolgere le proprie mansioni?

 

Il contratto di lavoro può estinguersi per volontà del datore di lavoro, secondo le condizioni
e seguendo le procedure previste dalla norme in materia, per:

– “giusta causa” o in tronco, quando la prosecuzione del rapporto
di lavoro non è più possibile, nemmeno provvisoriamente per essersi verificata una circostanza particolarmente grave da giustificare l’interruzione immediata del rapporto di lavoro (ad es. danneggiamento dei
macchinari; furti aziendali, offese gravi ai superiori).

– “giustificato motivo” che può essere soggettivo, quando il lavoratore non adempie ai suoi doveri di legge e di contratto,
o
oggettivo, ossia per ragioni che sono inerenti all’organizzazione
del lavoro, all’attività produttiva, e al regolare funzionamento dell’azienda.

 

Il licenziamento di un lavoratore per sopravvenuta inidoneità psico-fisica alle mansioni allo
stesso assegnate, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, va ricondotto al giustificato motivo, sicchè il recesso da parte del datore di lavoro, per l’impossibilità della prestazione
lavorativa del lavoratore conseguente alla malattia, può essere giustificato solo se che il lavoratore non possa essere assegnato ad un’altra attività equivalente alle mansioni che svolgeva o anche, in difetto,
a mansioni inferiori, purchè detta attività alternativa rientri nella “normale” organizzazione aziendale (Cassazione n.7531/2010; n.21710/2009).

 

Pertanto, il datore di lavoro ha l’obbligo di cercare nel contesto organizzativo aziendale un’altra
attività cui adibire il lavoratore, compatibilmente con l’accertato stato di salute di quest’ultimo, ma non è tenuto a modificare la struttura organizzativa o l’organizzazione del lavoro esistenti al fine di
ritagliare nuove mansioni.

 

 

Erminia Acri-Avvocato