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“Salve. Sono un lavoratore di un’azienda privata, con contratto a tempo determinato. Può spiegarmi per quanti giorni al massimo posso assentarmi per malattia? Grazie per la risposta. P. G.”.

Al lavoratore dipendente del settore privato assente dal lavoro per malattia viene corrisposta l’indennità di malattia, in sostituzione della retribuzione, per il periodo stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.

Il trattamento economico di malattia per i lavoratori assunti a tempo determinato è regolato dall’articolo 5 del Decreto Legge n.463/83 – convertito in Legge n.638/83 – che, nei commi 1 e 2, così dispone: “1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento morboso, fermi restando i limiti massimi e di durata previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato..…”

Pertanto, l’indennità di malattia a questi lavoratori viene corrisposta per un periodo non superiore a quello dell’anzianità lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti la malattia. Se, però, il lavoratore non possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, allo stesso spetta tale indennità per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare. 

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