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Ho comprato un appartamento in un comune diverso da quello in cui vivo ed ho avuto le agevolazioni fiscali per l’acquisto come prima casa. Per motivi che non dipendono da me non sono riuscito a trasferire la mia abitazione nella nuova casa e sono passati 20 mesi. Perdo i benefici fiscali “prima casa”?

Per poter usufruire dei benefici fiscali “prima casa” previsti dalla Legge n.168/82, art. 1, comma 6, e dal D.L. n.12/85, art. 2, comma 1, (convertito, con modificazioni, nella Legge n.118/85), tra gli altri requisiti, si richiede l’effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato a propria abitazione nel termine di diciotto mesi.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei predetti benefici, occorre tenere conto degli impedimenti oggettivi dedotti dal contribuente che non abbia rispettato, per il trasferimento della residenza, il termine dei 18 mesi, ma vi abbia provveduto almeno entro il termine triennale di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio circa le condizioni per fruire degli stessi benefici.

In particolare, la Corte di Cassazione, sez. Tributaria, con ordinanza n.3507/11, ha affermato che ove il mancato trasferimento della residenza trovi giustificazione in “impedimento oggettivo sopravvenuto” da valutare “secondo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede correlati alle vicende del caso di specie”, al termine di 18 mesi va attribuito “carattere meramente sollecitatorio” e non perentorio, sicchè l’effetto della decadenza deve ricollegarsi solo all’inutile decorso del termine triennale, decorrente dalla registrazione dell’atto di acquisto dell’immobile.

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