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I chiarimenti in una recente circolare ministeriale.

La normativa sugli autovelox fissi è stata modificata con la riforma del codice della strada introdotta
la scorsa estate con la
legge n.120/2010 – art.25 comma 2-, che ha rinviato all’emanazione di apposito decreto ministeriale la definizione delle modalita’ di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme sui limiti di velocità di cui all’articolo 142 del Codice della Strada, stabilendo c
he, comunque, fuori dei centri abitati tali dispositivi non possono essere posizionati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal cartello che indica il limite
di velocita’.

 

L’obbligo di rispettare la distanza minima di 1 km non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito
è effettuato con la presenza di organi della polizia stradale, ma solo quelli in cui il rilevamento è effettuato con dispositivi tecnici di controllo remoto; e neanche trova applicazione quando il limite di
velocità da rispettare è quello prescritto in generale dal codice della strada con riferimento al tipo di strada o al particolare tipo di veicolo utilizzato, come chiarito con una Circolare del 12 agosto 2010
del Ministero dell’Interno-Dipartimento Pubblica sicurezza, Servizio Polizia Stradale.

 

Pertanto, l’obbligo di posizionare gli autovelox a distanza di chilometro minimo dalla segnaletica sussiste
solo quando il limite di velocità derivi dalla presenza di un apposito cartello posto sulla strada.

 

Successivamente, il Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale),
con la Circolare 29/12/2010 – n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 – Sicurezza stradale, ha fornito ulteriori precisazioni sulle nuove norme di cui alla Legge n.120/2010, tra cui chiarimenti in materia di strumenti elettronici per
il controllo automatico della velocità, ribadendo che gli stessi possono essere collocati in alloggi automatizzati attivi fuori dei centri abitati a distanza di almeno 1 Km dal segnale indicante il limite massimo di
velocità. Inoltre, nei casi di presenza di intersezioni stradali lungo il tratto oggetto del controllo, che impongono la ripetizione del segnale stradale stesso ai sensi della norma di cui all’art. 104 del Reg. att.
Codice della Strada, la distanza deve essere calcolata con riferimento al segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l’intersezione. Invece, nei tratti stradali con uniforme limite di velocità,
in assenza di intersezioni stradali, la distanza minima dovrà essere rispettata dal primo cartello indicante il limite di velocità anche qualora vi siano ulteriori cartelli ripetitori.

 

Le stesse conclusioni circa la distanza delle apparecchiature di misura dai cartelli indicanti i limiti
di velocità – si precisa nella circolare-, devono intendersi estese anche agli accertamenti degli eccessi di velocità media nei tratti di strada soggetti a sistema di misurazione della velocità SICVe
(Tutor), ove all’ interno di essi siano presenti brevi tratti con limiti di velocità inferiori per motivi contingenti (es. un cantiere). In questi casi la contestazione dell’eccesso di velocità media dovrà
essere effettuata con riferimento al più elevato limite di velocità imposto sull’intero tratto stradale.

 

 

 

 Erminia Acri-Avvocato