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“Gent.mo Avv. Acri, le scrivo in merito ad un suo parere giuridico che ho letto sul suo articolo: Quesiti legali-Accesso agli atti di un concorso e privacy. Poichè mi trovo anch’io nella condizione di aver richiesto di accedere ai verbali di un concorso pubblico, per titoli ed esami, espletato in un ente pubblico di ricerca, sarei interessata a sapere se per ottenere copia integrale di tali documenti sia sufficiente una richiesta in carta libera da parte mia (motivata, come lei spiega) oppure sia necessaria la richiesta da parte di un legale, a mio nome. La disturbo per chiederle, se può, di precisare questo aspetto poichè, anche leggendo la sentenza del TAR da lei citata e la legge 241/90 in materia di accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni, non sono riuscita a farmi un’idea precisa.
L’amministrazione pubblica mi ha per il momento concesso solo la visione di un estratto dei verbali contenente le parti generali e quelle che riguardano solo le mie prove, negandomi la possibilità di ottenerne copia e negandomi l’accesso alle parti riguardanti gli altri candidati. Molto spesso ho però visto pubblicati sui siti di diverse università italiane le copie complete dei verbali della commissione esaminatrice, comprensive di nomi e valutazioni analitiche di tutti i candidati, disponibili per l’accesso a tutti, ovviamente anche a chi non avesse partecipato al concorso; mi chiedevo allora se questa opposizione da parte dell’amministrazione a cui ho fatto richiesta sia motivata o no.
Ringraziandola vivamente per la sua attenzione, le porgo i miei migliori saluti. E. O.”

La legge n.241/90, all’art. 25 precisa che “Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente…..”.

Pertanto, l’interessato può fare personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, la richiesta di accesso ai documenti, al fine di ottenere l’esibizione o copia dei documenti amministrativi.

Nel caso di immotivato rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso, trascorsi 30 giorni dall’istanza, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o chiedere, nello stesso termine, se si tratta di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione di diniego o differimento. Ove tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Se si tratta di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 della legge n.241/90. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Decorso infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Contro le determinazioni amministrative relative al diritto di accesso può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale e le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza di un avvocato (art.25 Legge n.241/90 ed art.23 Decreto legislativo n.104/2010).

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