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“Egr. avvocato, sono separata ed ho un figlio che vive con me. Il mio ex non ha mai versato nulla per il mantenimento di nostro figlio, io ho uno stipendio, essendo insegnante, ma con difficoltà riesco a provvedere a tutte le esigenze di un bambino in crescita. Il mio quesito è il seguente: posso rivolgermi ai nonni paterni perché contribuiscano al mantenimento del bambino, considerato che il padre non vi provvede?”

Il codice civile, all’art. 148, prevede l’obbligo di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori e quello sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”.

Tale norma, come ribadito dalla giurisprudenza, va intesa nel senso che il sorgere dell’obbligazione sussidiaria dei nonni non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità di provvedere al mantenimento del minore. Inoltre,lobbligazione degli ascendenti può concorrere con quella dei genitori ed essere ripartita con loro in base alle rispettive sostanze, qualora risulti un apporto economico insufficiente da parte dei genitori dei minori.La disposizione di cui all’art.148 c.c. non può essere invocata nei casi in cui uno dei genitori si renda inadempiente nei confronti del figlio se l’altro genitore risulti in grado, da solo, di mantenere il figlio: la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.20509/2010, ha precisato che i nonni non possono essere condannati a versare al nipote l’assegno alimentare in sostituzione del figlio separato inadempiente poiché l’obbligo a carico degli ascendenti sorge solo quando il soggetto obbligato non ha i mezzi per provvedere al pagamento, ma non in caso di semplice inadempimento.

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