La possibilità di sospendere i servizi è prevista dall’articolo 63 comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice civile, che consente all’amministratore condominiale di sospendere l’erogazione dei servizi nel caso di condomini morosi nel versamento dei contributi, senza necessità di autorizzazione assembleare, a condizione che la mora si sia protratta per almeno un semestre e che il regolamento di condominio lo preveda.
L’art.63 citato non stabilisce alcuna limitazione circa il tipo di contributi non versati, quindi la sospensione dai servizi può essere applicata per il mancato pagamento sia delle spese ordinarie sia di quelle straordinarie. Neppure è richiesta la sussistenza di una proporzionalità tra l’entità delle somme non versate e il servizio che si stabilisce di sospendere.
Inoltre, il servizio da sospendere deve rientrare tra quelli che sono suscettibili di godimento separato, perchè la misura deve colpire solo il condomino moroso senza impedire il godimento da parte degli altri. Sono compresi in questa categoria: il servizio di ascensore, l’erogazione dell’acqua, il servizio di riscaldamento; mentre ne sono esclusi, perchè non suscettibili di godimento separato, il servizio di pulizia e quello di portierato.
Tuttavia, occorre tenere presente che l’’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 1130 codice civile, deve sia erogare le spese sia riscuotere i contributi; pertanto, lo stesso, dovendo provvedere all’incasso delle quote e alla ripartizione delle spese comuni, può e deve agire per recuperare i crediti, attesi i poteri conferiti all’amministratore ai sensi dell’art. 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice civile, di ottenere, ove occorra, decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, ossia un provvedimento con cui il giudice ingiunge subito di pagare le spese al condomino inadempiente, che sarà tenuto a versare le somme richieste anche se propone opposizione al decreto ingiuntivo.
In ogni caso, la sospensione dei servizi condominiali al condomino moroso non esclude il ricorso al giudice per ottenere il decreto ingiuntivo al fine di recuperare il credito.

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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