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“Salve sono F.L., circa tre anni fa mi innamorari di una donna separata, anche lei dimostrò lo stesso sentimento nei miei confronti. A Natale del primo anno le regalai una parure completa in oro e topazio di circa 2.150,00 euro. L’intento di entrambi era di convivere quando si sistemavano le sue di cose e, nel frattempo, di frequentarci.

Quest’anno, dopo discussioni, lei esprime la volontà di lasciar perdere tutto perchè stanca di quella situazione e per problematiche connesse alla sua separazione ed al suo ex marito, che avevano inciso negativamente sul nostro rapporto. Si decide di prendere tempo ma poi lei non vuole più saperne. Premetto che, oltre alla parure, durante il periodo felice le avevo comunque fatto altri regali, ma di spesa contenuta, oltre ad averle prestato soldi. Per quanto riguarda i soldi, li ho ricevuti perchè, secondo lei, dovevo averli; per quanto riguarda la parure, secondo lei, non devo avere nulla perchè trattasi appunto di un regalo. E’ vero, però trattasi di un regalo fatto in funzione di un progetto futuro. Cosa devo fare per recuperare parte di quella spesa se non tutta? Grazie anticipatamente”.

La rottura del fidanzamento, per una qualsiasi ragione, comporta l’obbligo di restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio (articolo 80 codice civile).

Secondo la Corte di Cassazione, la “promessa di matrimonio” ricorre anche in mancanza di un fidanzamento ufficiale, non più necessario stanti i rilevanti mutamenti avvenuti nel costume sociale; quindi, è escluso che sia necessaria una determinata forma o pubblicità della promessa al fine della restituzione dei doni in caso di mancato verificarsi del matrimonio (Sentenza Cassazione Civile n.1260/94).

Nella nozione di “doni”, da restituire in caso di cessazione del rapporto, si ritengono ricomprese tutte le attribuzioni a titolo gratuito effettuate tra promessi sposi “in vista delle future nozze”, indipendentemente dal valore del bene donato. In particolare, vi rientrano: oggetti d’oro, anelli, orologi, oppure fotografie o somme date da un fidanzato all’altro per l’arredamento della futura casa o per ristrutturare l’immobile da adibire a casa coniugale.

Pertanto, il gioiello di cui trattasi, donato in vista del matrimonio, deve essere restituito ed il donante può agire giudizialmente per ottenere la restituzione del dono entro il termine breve dell’anno dalla rottura del fidanzamento.

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