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Cortese Avvocato, ho letto su internet un Suo scritto (risalente al 2002) sull’argomento riviste e direttori non giornalisti iscritti nell’elenco speciale. Vorrei chiederLe un parere, poiché mi sembra esperta dell’argomento.

Sono uno psicologo clinico e sto costituendo un’associazione senza scopo di lucro per la promozione e la diffusione della cultura psicologica e promuovere sul territorio ambiti e competenze degli psicologi. Vorrei creare una rivista (inizialmente un semplice A3 piegato a metà, così da avere 4 facciate) da distribuire: in maniera gratuita, presso studi medici, farmacie, parafarmacie, laboratori analisi.

La rivista dovrebbe avere 3 pagine ognuna con un articolo scritto da colleghi psicologi e l’ultima facciata con eventuali notizie ed eventi fatti dall’associazione. Rientra nell’art. 28 della L.69/63?

Spero in un Suo gentile riscontro. Cordiali saluti. Dott. L. P.”

Alla stregua dell’art. 28 della legge n. 69/1963 il direttore responsabile delle riviste a carattere tecnico professionale o scientifico può non essere un giornalista, ma, in questo caso, deve essere iscritto in apposito elenco annesso all’albo dei giornalisti.

Tuttavia, occorre tenere presente che per «pubblicazioni periodiche a carattere tecnico, professionale o scientifico» il carattere tecnico professionale della rivista si desume sia dal contenuto, esclusivamente attinente ad una scienza, tecnica o professione, sia dall’esclusiva diffusione del periodico tra gli operatori della medesima scienza o professione.

Pertanto, come si evince da alcune sentenze in materia (Cassazione n.28519/08; Tribunale Milano, 5.12.2002) devono ritenersi escluse le pubblicazioni destinate ad un pubblico indifferenziato, a carattere divulgativo, con cui gli specialisti di una disciplina comunicano con un pubblico di estranei al settore.

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