“Quali sono le fasce orarie in cui un pubblico dipendente, in malattia, deve stare necessariamente a casa? B.V.”
Le fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono state determinate, ultimamente, con il Decreto n.206 del 18/12/2009, che fissa i nuovi orari in cui il lavoratore deve essere reperibile per l’effettuazione delle visite mediche di controllo.
Tale decreto -art.1- prevede: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.”
Non sono tenuti al rispetto delle fasce di reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza dipende da:
-patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
-infortuni sul lavoro;
-malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio;
-stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta.
Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo, i dipendenti nei cui confronti e’ stata gia’ effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi.
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Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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