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Non più gratuito dal 1° gennaio 2010.

Quando si decide di contestare una contravvenzione stradale, in presenza di
idonee motivazioni, è possibile presentare ricorso al Prefetto
o al Giudice di Pace del luogo i cui è stata rilevata
l’infrazione, entro 60 giorni dalla contestazione – ove la violazione
sia stata immediatamente contestata – oppure dalla
notificazione – ove il verbale relativo sia stato trasmesso
successivamente all’accertamento dell’infrazione-.

Il ricorso puo’ essere proposto dal conducente-trasgressore o dagli
altri obbligati (il proprietario del mezzo), secondo le disposizioni
del codice della strada.

Il ricorso al Prefetto si presenta, in carta semplice, direttamente al
Prefetto o per il tramite dell’ufficio o comando cui appartengono gli
agenti accertatori, consegnandolo personalmente o spedendolo con
raccomandata a.r.

Il Prefetto risponde al ricorso con ordinanza, da emettere entro 210
giorni, nel caso di ricorso presentato direttamente al prefetto,
entro 180 giorni, nel caso di ricorso presentato per il tramite
dell’organo accertatore. Se l’ordinanza è di accoglimento, non
occorre pagare nulla, mentre se il ricorso è respinto, viene
emessa ingiunzione di pagamento per un importo pari al doppio della
sanzione iniziale (quella che si sarebbe versata pagando nei 60
giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione).
Avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia è ammesso
ricorso al Giudice di Pace. Tuttavia, se il Prefetto non decide nei
termini prima citati, il ricorso si intende accolto, in virtù del principio del silenzio-accoglimento, e, conseguentemente, non
bisogna pagare nulla.

Alternativamente,
il ricorso può essere presentato al Giudice di Pace,
consegnandolo presso la cancelleria oppure spedendolo con
raccomandata a/r.

I ricorsi, in questa materia, erano esenti da imposte e bolli, ma a
seguito dell’approvazione della legge finanziaria 2010, anche
i ricorsi avverso le sanzioni del Codice della Strada sono
assoggettati al pagamento del contributo unificato e della marca a
rimborso forfettario delle spese processuali, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, con non poche difficoltà sul piano applicativo.

Infatti, il rinvio alla disciplina ordinaria del contributo, che è
rapportato al valore della causa (per cause di valore fino a €1.
100
è previsto il pagamento della somma di €3
0
per contributo unificato e della somma di €8 per rimborso
forfettario delle spese processuali), pone il problema
dell’individuazione del valore della causa, non sempre ravvisabile
con precisione, come nel caso del ricorso proposto dal trasgressore
solo in ordine all’applicazione della sanzione della decurtazione dei
punti dalla patente o contro il provvedimento prefettizio di
sospensione della patente. In casi del genere si dovrebbe concludere
per l’applicazione del contributo unificato nella misura di €170,00 -previsto appunto per le cause di valore indeterminabile- , ma con
evidente pregiudizio al diritto di difesa, stante l’eccessiva
onerosità delle spese.

Erminia
Acri-Avvocato