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Buongiorno avvocato, ho letto una sua recensione nel web riguardo la revoca dell’amministratore del condominio.
A riguardo vorrei porle un quesito, cioè se l’amministratore che al 23° mese successivo l’anno di riferimento anzichè presentare il bilancio di gestione all’assemblea presenta solo il rendiconto ai singoli condomini (non in assemblea), quindi senza l’approvazione dell’assemblea entro i 2 anni, sia passibile o meno di revoca da parte anche di un solo condomino. La ringrazio per la sua attenzione e le porgo distinti saluti. E. D.”

Secondo l’art.1130 cod. civ., l’amministratore, alla fine di ogni anno, deve rendere il conto della sua gestione. Tale obbligo tende a soddisfare l’esigenza di trasparenza della gestione condominiale e deriva dal tipo di rapporto che si instaura tra l’amministratore ed il condominio, che rientra nella figura del mandato.

In particolare, la resa del conto costituisce un atto dovuto nei confronti dell’assemblea e non dei singoli condòmini, i quali proprio nella sede assembleare possono esercitare il controllo sull’operato dell’amministratore.

Conseguentemente, ove l’amministratore ometta il rendimento del conto per due anni o vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità di gestione, ciascun condomino – quindi anche un solo condomino- può adire l’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 1130 cod. civ., per ottenere la revoca dell’amministratore.

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