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Il singolo condomino può installare una nuova canna fumaria?


L’installazione
di una canna fumaria da parte del singolo condomino incontra limiti
tecnici e limiti legali.

Infatti,
salvo limitazioni previste dal regolamento condominiale, in linea
generale, è da ritenere un’attività consentita perchè rientrante nell’uso della cosa comune, previsto dall’art. 1102 del
Codice civile, che, come tale, non richiede il consenso degli altri
condomini, ed è lecita quando:

a)
non altera la naturale destinazione della cosa comune;

b)
non impedisce agli altri comproprietari di farne parimenti uso
secondo il loro diritto;

c)
non pregiudica la stabilità ed il decoro architettonico
dell’edificio;

d)
non arreca danno alle singole proprietà esclusive.

Pertanto,
come affermato anche dalla giurisprudenza, l’uso del muro comune per
appoggiarvi un’autonoma canna fumaria è ammesso purchè
non ne alteri la naturale destinazione, non pregiudichi la stabilità
dell’edificio e non impedisca agli altri comproprietari di
utilizzarlo secondo il loro diritto. Tale installazione deve
rispettare i diritti sulle distanze legali, sicchè la distanza
per la collocazione del manufatto non puo’ essere inferiore a 75 cm
dai più vicini sporti dei balconi delle proprietà individuali, e non può essere ridotta in modo apprezzabile la
visuale laterale che si gode soprattutto dalle finestre lungo le
quali dovrebbe correre la canna fumaria.

Occorre,
inoltre, rispettare le norme sulle immissioni, tenendo presente che
se le immissioni di fumo – o altro- , seppure potenzialmente
dannose alla salute, sono prodotte dal normale utilizzo delle canne
fumarie e non raggiungono livelli d’inequivocabile intollerabilità,
devono essere sopportate.

Erminia
Acri-Avvocato