“Sono separato e l’appartamento dove abitavo con mia moglie e mia figlia, di mia proprietà, è stato assegnato a mia moglie, la quale non provvede a pagare le relative spese, in particolare l’ICI. Poiché la sentenza non ha disposto nulla, vorrei sapere: chi deve pagarla? Grazie. Distinti saluti. B.P.”
In caso di separazione dei coniugi – o di divorzio – l’assegnazione dell’abitazione familiare esonera il coniuge assegnatario soltanto dal pagamento del canone per l’uso dell’appartamento nei confronti dell’altro coniuge, proprietario esclusivo dell’immobile assegnato.
Pertanto, quando viene attribuita ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione è da riferire solo all’uso dell’abitazione, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, tra cui le spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare, che gravano sul coniuge assegnatario.
Il pagamento dell’ ICI, invece, spetta al proprietario dell’immobile e non all’assegnatario, non avendo quest’ultimo alcun diritto reale sull’immobile, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.18476/05.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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