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Sono un appartenente alla Polizia di stato in pensione. Vorrei sapere se a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr.323/2008, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.169 del T.U. 1092/73-, i termini per il riconoscimento della causa di servizio sono cambiati. Vi ringrazio. S.”

L’art. 169 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 prevede che la domanda di trattamento pensionistico privilegiato “non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo”.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.323/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto articolo, nella parte in cui non prevede che, ove la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermita’ o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità’ della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Pertanto, solo per il caso in cui l’infermità si manifesti dopo i 5 anni dalla cessazione del servizio, è ammissibile la presentazione della domanda di trattamento pensionistico privilegiato, entro 5 anni che decorrono dalla manifestazione della malattia stessa, essendo risultato irragionevole, in relazione agli articoli 38, comma 2, e 3 della Costituzione, richiedere la presentazione della domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto entro un termine in cui ancora difetta il presupposto oggettivo (la malattia) della richiesta stessa.

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